MIMIT: strategia e sostegno all’industria nazionale di cybersicurezza

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato, con Decreto direttoriale prot. ACN 0320700, il Piano per l’industria cyber nazionale, previsto dalla Misura #51 del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 settembre 2025).

Il Piano, frutto della collaborazione di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e DTD (Dipartimento per la Trasformazione Digitale), rappresenta un documento strategico per il rafforzamento dell’ecosistema industriale nazionale della cybersicurezza. Definisce azioni, strumenti e fonti di finanziamento per sostenere l’innovazione, la crescita delle imprese e lo sviluppo di competenze nel settore cyber.

Il Piano si articola in tre assi principali:

  • supporto all’innovazione e alla collaborazione tra ricerca e industria (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #46,#47,#48, #49,#53);
  • sviluppo delle start-up e PMI (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #49, #54) anche nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane che offrono prodotti e servizi di cybersecurity (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #50);
  • sviluppo di nuove competenze professionali (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #59).

In particolare, l’asse 2 “Sviluppo delle start-up e PMI” si suddivide in:

 

Cyber Innovation Network – Componente industriale, per supportare le attività di validazione (dirette a verificare la fattibilità tecnica della soluzione innovativa proposta da una startup, l’interesse del mercato verso la soluzione e la sostenibilità del modello di business) e di sviluppo (consolidamento tecnico del prodotto/servizio di riferimento, alla crescita commerciale e scale up di mercato del progetto imprenditoriale).

 

Fondo Nazionale Innovazione/Fondo di sostegno al venture capital, che è il principale programma di intervento nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita delle imprese italiane innovative.

 

– Fondi cyber Digital Europe e Horizon Europe, per promuove la partecipazione dell’industria, dell’accademia, della ricerca e di altri enti del nostro Paese ai progetti europei finanziati dai programmi  Digital Europe e Horizon Europe.

 

– Sostegno all’Internazionalizzazione delle imprese italiane, per la promozione del sistema economico nazionale e il rafforzamento dell’intera filiera cybersecurity grazie all’accesso ai mercati internazionali.

CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre. 

Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.

CIPL Edilizia Industria Messina: siglato il verbale di accordo per l’EVR 2025 

Confermato al 3% l’EVR 2025 per i lavoratori edili di Messina

Lo scorso 1° settembre le Organizzazioni sindacali Fenea-Uil Tirrenica Messina, Filca-Cisl Messina, Fillea-Cgil e l’Associazione datoriale Ance Messina hanno siglato il verbale di accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il triennio 2022-2024, da corrispondersi nel 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto EVR sono stati confrontati i dati della Cassa Edile di Messina con i 4 parametri territoriali definiti dal CCNL di settore quali: numero lavoratori iscritti alla cassa edile, massa salari denunciata, massa salari versata e rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata. Tali parametri hanno, ciascuno, un peso del 25% sul risultato complessivo.

La verifica dei dati del triennio 2022-2024, confrontati con i dati del triennio precedente 2021-2023, hanno mostrato esito positivo per 3 parametri su 4.

Di conseguenza  l’EVR resta determinato nella misura pari al 3% dei minimi retributivi in vigore al 1° marzo 2022.

L’importo a titolo di EVR è calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e sulla base dei risultati delle verifiche territoriali e aziendali condotte annualmente. Tale importo viene corrisposto con la mensilità di settembre 2025.

Per quanto riguarda la verifica aziendale, per accedere all’EVR, le imprese devono ottenere un risultato positivo in 2 parametri aziendali indicati (ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile e volume d’affari Iva). Nell’ipotesi in cui i 2 parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l’azienda è tenuta ad erogare l’importo a titolo di EVR nella misura del 3%. Nell’ipotesi in cui entrambi i parametri risultino negativi tale importo non viene erogato.

Infine, nell’ipotesi di un solo parametro positivo l’EVR viene erogato in misura ridotta e sulla base di una particolare procedura prevista dal verbale di accordo e che coinvolge la Cassa Edile, le Rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, ed eventualmente anche le OO.SS.

Le Parti sociali, infine, si danno appuntamento entro marzo 2026 per discutere circa la verifica del triennio 2023-2024-2025 sul triennio 2022-2023-2024.

 

Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione delle domande

Dall’anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). 

Si tratta della novità introdotta a partire dall’anno in corso dall’articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, rende nota la predetta novità e, nel contempo, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, dopo aver riepilogato i requisiti per accedere al Bonus e la misura dello stesso.

 

Il Bonus prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

 

–        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

–        massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

–        massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

 

In particolare, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 

Contact Center Multicanale. 

 

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I., relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

Per i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda scatta la decadenza automatica dal beneficio e, in tal caso, è previsto un unico scorrimento delle graduatorie.