Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

CIPL Edilizia Industria Ancona: proroga del contratto e determinazione EVR 2025

Valorizzato l’EVR al 4% e prorogato il contratto per i lavoratori edili della provincia di Ancona

Il 16 luglio scorso, il Collegio dei Costruttori Edili, Confindustria e le Organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Ancona hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, del contratto integrativo di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Per quel che riguarda l’art.7, relativo all’Elemento variabile della retribuzione, è stato introdotto un parametro territoriale di calcolo ossia il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Ancona, che si aggiunge ai 3 parametri già presi in considerazione, vale a dire:
– numero medio di lavoratori iscritti;
– monte salari medio denunciato;
– valore medio delle ore denunciate.

 

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori relativi al triennio 2021-2023 con quelli del triennio 2022-2024 ed è emerso l’esito positivo di tutti e 4 con la conseguente quantificazione dell’EVR al 4% dei minimi tabellari del 2018. L’emolumento viene corrisposto nell’anno 2025 (gennaio-dicembre). 

Operai
 

Livello Importo
Operaio di 4° livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 0,1792
Custodi, portinai, guardiani con alloggi 0,1592

Impiegati

Livello Importo
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Viene precisato che, a decorrere da luglio 2025 e fino a dicembre 2025, l’aliquota Cassa Edile pari al 2,25% della massa salariale viene diminuita dello 0,45%; diventando così dell’1,80% (1,50% a carico dell’azienda e 0,30% a carico dei lavoratori). 

Bonus dipendenti con mobilità internazionale e tassazione IRPEF

È stata pubblicata la risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle entrate relativa alla tassazione dei bonus corrisposti ai dipendenti e agli obblighi di sostituzione d’imposta.

Una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, parte di un gruppo multinazionale, ha ammesso alcuni dipendenti, ritenuti strategicamente importanti, a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), in base al quale hanno ricevuto un premio a febbraio 2024.
Il bonus rappresenta il diritto a ricevere pagamenti in denaro dopo ogni “Vesting period” negli importi stabiliti dal contratto di premio.
Lo scopo del premio è motivare e incentivare la performance dei dipendenti, ed è subordinato al mantenimento del rapporto lavorativo con una società del gruppo fino al termine del “Vesting Period”.
Il quesito si concentra, in particolare, sul caso di un dipendente interessato da mobilità internazionale che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito durante il “Vesting Period”. A dicembre 2023, ha interrotto il rapporto con la società britannica per iniziare un nuovo rapporto di lavoro in Italia presso la stabile organizzazione dell’Istante. Dal 2024, il dipendente è fiscalmente residente in Italia.
L’Istante ha specificato che:

  • a febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto e tassato nel suo cedolino italiano un bonus maturato nel triennio 2021-2022-2023. Tale bonus era già stato tassato tramite cedolino inglese, poiché l’entità pagatrice era la società britannica. L’Istante considera l’attività lavorativa prestata nel Regno Unito come Paese di produzione del reddito per questo bonus. Il sostituto d’imposta italiano ha operato le ritenute fiscali sull’intero ammontare del bonus di esclusiva competenza britannica;

  • a febbraio 2025, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2022-2023-2024, di competenza britannica per due terzi;

  • a febbraio 2026, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2023-2024-2025, di competenza britannica per un terzo;

  • a febbraio 2027, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2024-2025-2026, di esclusiva competenza italiana.

Pertanto, l’Istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile a questi Bonus, sugli obblighi di sostituto d’imposta della propria stabile organizzazione e sugli eventuali obblighi dichiarativi del dipendente.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate rettifica una precedente risposta (n. 81/2025).
L’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
L’articolo 51 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che include tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i premi in denaro da piani di incentivazione, la cui tassazione avviene nel periodo d’imposta della relativa percezione.

 

Dato che il dipendente risulta fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta in cui i bonus sono stati e saranno erogati, tali emolumenti devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo la normativa interna.

 

Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri
L’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevede che, in generale, le remunerazioni sono imponibili solo nello Stato di residenza, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in quest’altro Stato.
Il Commentario all’articolo 15 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), chiarisce che la condizione per l’imposizione nello Stato della fonte è soddisfatta quando le remunerazioni derivano dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato, indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato. È essenziale identificare la causa reale della retribuzione e la sua connessione all’attività lavorativa svolta in un determinato Stato.

Pertanto, i premi in denaro maturati per attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d’imposta precedenti, ma erogati quando il dipendente è residente nell’altro Stato, devono essere assoggettati a imposizione sia dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, sia dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione.

Quindi, anche ai fini convenzionali, l’Italia, in quanto Stato della residenza, ha il diritto di tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. La stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla stessa stabile organizzazione.

Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: sottoscritto il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento di 85,00 euro al 4° livello

Il 29 luglio è stata sottoscritta da Anaste, dai sindacati autonomi Snalv/Confsal, Confsal e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl  Uiltucs-Uil l’intesa per il rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

A livello economico sono previsti aumenti dal 1° agosto 2025 pari a 85,00 euro sul 4° livello da riparametrare sugli altri livelli ed un’indennità una tantum pari a 300,00 euro da erogare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025.

A livello normativo, invece le novità sono il pagamento al 100% dell’indennità di malattia e dell’infortunio e dell’astensione obbligatoria per maternità, l’aumento del periodo di comporto pari a 180 giorni nel triennio e maggiori tutele per i lavoratori fragili a cui non vengono conteggiate nel comporto le giornate di assenza.