CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità

Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare

Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.

Livello Minimo al 31.12.2024 Aumento 1.1.2025 Minimo 1.1.2025 Aumento 1.1.2026 Minimo 1.1.2026 Aumento 1.1.2027 Minimo 1.1.2027
A1 1.933,53 77,34 2.010,87 55,30 2.066,17 36,16 2.102,33
A2 2.056,87 82,27 2.139,14 58,83 2.197,97 38,46 2.236,44
A3 2.135,79 85,43 2.221,22 61,08 2.282,31 39,94 2.322,25
B1 2.190,67 87,63 2.278,30 62,65 2.340,95 40,97 2.381,92
B2 2.348,26 93,93 2.442,19 67,16 2.509,35 43,91 2.553,26
B3 2.417,46 96,70 2.514,16 69,14 2.583,30 45,21 2.628,51
C1 2.790,04 111,60 2.901,64 79,80 2.981,44 52,18 3.033,61
C2 3.204,62 128,18 3.332,80 91,65 3.424,46 59,93 3.484,38
C3 3.330,82 133,23 3.464,05 95,26 3.559,31 62,29 3.621,60
Q1 3.413,64 136,55 3.550,19 97,63 3.647,82 63,84 3.711,65
Q2 3.553,70 142,15 3.695,85 101,64 3.797,48 66,46 3.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

Livello Importo 1.1.2025 Importo 1.1.2026 Importo 1.1.2027
Q2 540,80 555,67 565,40
Q1 239,29 245,78 250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.

Livello Importo Gennaio-Agosto 2025
A1 618,73
A2 658,20
A3 683,45
B1 701,01
B2 751,44
B3 773,59
C1 892,81
C2 1.025,48
C3 1.065,86
Q1 1.092,36
Q2 1.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:

– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;

– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 

Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro

 

Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.

 

Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 

 

Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 

 

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%

Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

Settore agricolo: gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite

Fornite indicazioni sulle istanze giudicate non dovute a seguito della riclassificazione dell’impresa o dei rapporti di lavoro (INPS; messaggio 1° agosto 2025, n. 2425).

L’INPS ha fornito indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.

In particolare, la riclassificazione in commento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive.

Di conseguenza, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Pertanto, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

L’INPS, quindi, a parziale modifica della circolare n. 56/2020, precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.

Analogamente, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo, i lavoratori interessati – laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per il settore agricolo siano già scaduti – mantengono il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati.

Restano, comunque, valide le indicazioni fornite con la citata circolare n. 56/2020 nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

In tali casi, al lavoratore che ne faccia domanda può essere riconosciuta la nuova prestazione (di NASpI o di disoccupazione agricola) con compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato.

Tale compensazione può essere effettuata al massimo a capienza dei nuovi importi con abbandono dell’eventuale residuo debito.

I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), dovranno essere definiti in autotutela secondo le indicazioni fornite con il messaggio in commento.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: sottoscritto il rinnovo

Dal 1° agosto previsto un aumento di 85,00 euro al 4° livello

Il 29 luglio è stata sottoscritta da Anaste, dai sindacati autonomi Snalv/Confsal, Confsal e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl  Uiltucs-Uil l’intesa per il rinnovo del CCNL del personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.

A livello economico sono previsti aumenti dal 1° agosto 2025 pari a 85,00 euro sul 4° livello da riparametrare sugli altri livelli ed un’indennità una tantum pari a 300,00 euro da erogare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025.

A livello normativo, invece le novità sono il pagamento al 100% dell’indennità di malattia e dell’infortunio e dell’astensione obbligatoria per maternità, l’aumento del periodo di comporto pari a 180 giorni nel triennio e maggiori tutele per i lavoratori fragili a cui non vengono conteggiate nel comporto le giornate di assenza.