CCNL METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza il contributo per rappresentanza contrattuale datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda la prossima scadenza – 20/1/2022 – relativa alla Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021: la scadenza è il 20 gennaio 2022.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Ritenuta del 25% sulle operazioni a premio ricevuti da operatori Iva

I premi ricevuti da titolari di partita Iva rientrano nelle categorie reddituali del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e pertanto, agli stessi, va applicata la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 25% e con facoltà di rivalsa per la società promotrice dell’operazione (Agenzia Entrate – risposta 13 gennaio 2022, n. 21).

Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
– le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;
– le offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

L’art. 30, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 917/1986, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte.
Nella risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal cit. art. 30 si desumono i seguenti principi in merito al trattamento tributario dei premi erogati in base ad “operazioni a premio”:
– sono assoggettati a ritenuta alla fonte i premi derivanti da ” operazioni a premio” se riconducibili in una delle categorie reddituali dell’articolo 6 del Tuir;
– i premi non riconducibili ad alcuna categoria del cit. art. 6 non assumono carattere reddituale e non sono conseguentemente assoggettati a ritenuta alla fonte;
– i premi riconducibili in categorie reddituali per le quali già è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte sono assoggettati a ritenuta alla fonte con l’aliquota e le modalità proprie della categoria di appartenenza (ad es. per i premi corrisposti al dipendente, la ritenuta è applicata a titolo di acconto con l’aliquota relativa al proprio scaglione di reddito e con le modalità previste dall’art. 23, D.P.R. n. 600/1973);
– la ritenuta alla fonte si applica a titolo d’imposta e con facoltà di rivalsa per i premi derivanti da operazioni a premio riconducibili in categorie reddituali per le quali la relativa disciplina tributaria non prevede l’assoggettamento a ritenuta alla fonte: in tal caso l’aliquota applicabile è quella del 25% fissata in via residuale dal secondo comma dello stesso articolo 30.

Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.

 

Proroga campagna straordinaria Covid-19 del Fondo Sanedil

Il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha comunicato la proroga al 31/3/2022 della campagna straordinaria emergenza Covid-19.

L’estensione del periodo emergenziale legato al Covid-19, consentirà ai lavoratori edili iscritti al Fondo Sanedil, di poter usufruire delle prestazioni per Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Nello specifico la campagna straordinaria emergenza Covid-19 prevede la possibilità di richiedere un Test sierologico quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, un Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

Tassazione compensi per incarico di commissario straordinario di imprese in crisi

I compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria svolto dal dipendente/socio della società di consulenza, versati direttamente sul conto di quest’ultima, non costituiscono reddito in capo al dipendente/socio, bensì in capo alla società. Pertanto, non deve essere operata la ritenuta d’acconto. (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 12).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi per l’incarico di componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria, qualora sia svolto dal dirigente/socio di una società di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), il quale operi in rapporto di esclusiva con la propria società, avvalendosi altresì di risorse proprie della medesima società per svolgere l’incarico, tenuto conto che le somme dovute al commissario dalla procedura di amministrazione straordinaria sono accreditate direttamente sul conto corrente intestato alla società di servizi.
La disciplina che regola le condizioni per lo svolgimento dell’attività di commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.M. 10 aprile 2013, n. 60), prevede che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
La necessità del possesso di requisiti di professionalità e onorabilità, implica che l’incarico di componete del collegio commissariale sia attribuito ad una persona fisica.
Nel caso di specie, l’incarico di commissario straordinario è formalmente attribuito al dirigente/socio, il quale però sostanzialmente lo svolge con il supporto della società da cui dipende e comunque nell’ambito di un vincolo della prestazione lavorativa esclusivamente a favore della medesima società.
Secondo, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del dirigente/socio a favore della società di servizi di cui è dipendente e della circostanza che i compensi per l’incarico di commissario straordinario sono versati direttamente dalla aziende amministrate a favore della stessa, deve ritenersi che le somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al commissario e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla società di servizi, rilevando ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.